Текст на русском языке не предусмотрен IV Rubrica Aprile LA MEDIAZIONE
28 марта 2012 г.
Studio Dr. Iandolo
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Текст на русском языке не предусмотрен Care lettrici e lettori, questa volta non vi darò dei consigli tecnici, per un caso ed una materia specifici, ma cercherò di introdurvi e farvi conoscere quel nuovo istituto rappresentato dalla “Mediazione”.
Il Decreto Legislativo n.28 del 04/03/2010, ha infatti istituito la mediazione, quale “Attività, svolta da un terzo soggetto imparziale, finalizzata sia ad assistere due o più soggetti in conflitto, nel raggiungimento di un accordo amichevole, sia nella predisposizione di una proposta per la risoluzione della stessa”.
In altri termine, potremmo considerare la mediazione lo strumento avente scopo di conciliare stragiudizialmente due parti, le quali, per determinate materie che in seguito andrò a specificare, sono obbligatoriamente tenute ad avvalersi di tale strumento prima di attivarsi giudizialmente in Tribunale.
Come vi accennavo, la mediazione si presenta obbligatoria per determinate materie, ossia: per i diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutto e servitù di passaggio, ecc..); divisione; successione ereditarie; patti di famiglia; locazione; comodato; affitto di azienda; risarcimento danni da responsabilità medica e diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità; contratti assicurativi, bancari e finanziari; inoltre dal 20/03/2012 è entrata obbligatoriamente in vigore anche in materia di condominio e risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti.
Per le modalità, i tempi e le finalità, la mediazione ha l’obbiettivo di snellire i tempi ed i costi della giustizia, permettendo ai soggetti che se ne avvalgono di trovare soluzione ai propri conflitti in modo soddisfacente e spontaneo.
Quando parliamo di obbligatorietà, questa va intesa come dovere di esperirla, per le materie sopra individuate qualunque risultato ne possa derivare, prima di adire la giustizia.
Ciò significa più semplicemente che si non si potrà far valere in prima istanza i propri diritti direttamente in Tribunale, se non dopo aver intrapreso il percorso della mediazione, salvo quei casi in cui è sempre possibile chiedere al Giudice provvedimenti, che secondo la legge, sono urgenti ed improrogabili.
Innanzitutto, esistono i così detti Organismi di Mediazione rappresentati da soggetti con qualifica di Mediatore, avanti al quale si svolge l’intera attività. Sul territorio italiano e più in particolare regionale ve ne sono tanti e fra questi uno accreditato presso il Tribunale di Ancona.
Mi soffermerò ora sul procedimento, per meglio comprendere quali sono i passi e l’intero iter in cui la mediazione si snoda.
Qualora, come ho precedentemente indicato abbiate un conflitto o la volontà di far valere un proprio diritto, rientranti tra quelli sopra elencati, la prima iniziativa che dovrete attivare sarà quella di scegliere un Organismo di Mediazione al quale inviare la vostra istanza.
Come vi accennavo, ne esistono molti, ma con un po’ di indagine sul campo vi accorgerete che ve ne sono alcuni formati da mediatori con particolari competenze, ciò significa che Geometri, Ingegneri, Avvocati, Tecnici ed altri possono svolgere tale attività, di conseguenza sarà utile indirizzare la scelta tra quelli che possiedono maggiori competenze nella materia che vorrete venga trattata.
Scelto l’Organismo, depositerete l’istanza per richiedere la mediazione, potendovi avvalere anche di prestampati, costituita da una semplice domanda rivolta allo stesso, nella quale indicherete le parti e l’oggetto della pretesa, spiegando le relative ragioni a sostegno.
Entro quindici giorni dal deposito, verrà designato il mediatore e fissata la data del primo incontro tra quest’ultimo e le parti, ovviamente secondo le modalità e la regolamentazione interna dell’Organismo scelto, verrà data comunicazione della data all’altra parte la quale potrà produrre documenti e/o una memoria inerente a quanto verrà trattato.
La mediazione una volta instaurata, si svolgerà alla presenza del soggetto mediatore, attraverso uno o più incontri se necessari, finalizzati al raggiungimento di una composizione amichevole della controversia.
Vi ricordo, che la presenza di un legale che vi assiste è facoltativa, potendo le parti stare avanti al mediatore anche personalmente.
La mediazione non può superare la durata massima di quattro mesi, termine entro il quale si dovrà tentare il raggiungimento di un accordo spontaneo tra le parti, se le parti lo trovano, questo sarà riportato in un verbale, che su istanza della parte che vi ha interesse, una volta omologato dal Presidente del Tribunale in cui ha sede l’organismo, verrà dotato di esecutività.
E’ bene sapere che il verbale omologato costituis
ce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’iscrizione di ipoteca giudiziale e l’esecuzione in forma specifica, più semplicemente dà diritto ad ottenere l’adempimento.
Nel caso in cui l’accordo spontaneo non venisse raggiunto, il mediatore potrà proporre, o le parti potranno richiedere a questi di formulare un proposta di mediazione, la quale potrà essere comunicata anche in un momento successivo rispetto all’incontro, in tal caso dal ricevimento della stessa, si disporrà di sette giorni per accettare o rifiutare la proposta, il silenzio avrà valore di rifiuto.
Possiamo dire che questo è in sintesi il procedimento e l’obbiettivo della mediazione.
Ma ci sono altri punti pratici importanti di cui vorrei parlarvi.
Infatti, è utile sapere che la mediazione oltre che essere obbligatoria prima di adire il Tribunale, per le materie sopra individuate, può intraprendersi anche in una fase iniziale della causa civile. Infatti, nel tempo che intercorre fra la notifica alla controparte dell’atto introduttivo del giudizio e la fissazione della prima udienza, pari almeno a 90 giorni, parallelamente rispetto all’attivazione della causa in Tribunale, potrà tentarsi la mediazione, che se porterà ad una composizione positiva della materia del contendere, oltre che alla conclusione anticipata, permetterà una importante risparmio in termini economici.
Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, possiamo affermare che i costi della mediazione sono sicuramente più vantaggiosi di quelli delle cause.
L’attivazione della mediazione ha un costo fisso base di € 40,00 alle quali dovranno aggiungersi le spese, ivi incluse quelle dell’eventuale verbale conclusivo, le quali sono dovute in base al valore della materia controversa e sempre secondo la Tabella A dell’art.16 co 4 del Decreto Ministeriale n.180/20101 che potrete reperire facilmente con una ricerca via internet.
Altri aspetti economici rilevanti sono lo sgravio fiscale, che potrà quantificarsi sino ad € 500,00 se la mediazione si conclude con successo e sino ad € 250,00 in caso di insuccesso.
Inoltre, colui che può agevolarsi del gratuito patrocinio per le spese di causa, potrà beneificiarne anche nella mediazione che sarà completamente gratuita, ed in fine diversamente dalla maggior parte delle sentenze conclusive di una causa, che prevedono l’obbligo dell’imposta di registro (la registrazione), per il verbale di conciliazione è prevista l’esenzione di imposta fino ad un valore di € 50.000,00.
Voglio ricordarvi un piccolo particolare di non scarsa importanza, dal momento in cui si intraprende il percorso della mediazione, è importante valutare anche il risultato finale ottenuto, soprattutto se non positivo e soddisfacente in relazione alle proprie ragioni.
Per maggiore chiarezza dovete sapere che, se non soddisfatti della proposta conciliativa e rifiutandola deciderete a questo punto di percorrere i corridoi dei Tribunali, potreste correre alcuni rischi soprattutto di carattere economico.
Il Giudice che deciderà della vostra causa, infatti, oltre che inizialmente accertarsi che la mediazione se obbligatoria sia stata esperita e regolarmente, potrebbe far scattare sanzioni pesanti ed in automatico quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponda interamente al contenuto della proposta conciliativa rifiutata.
Ciò significa che nella liquidazione delle spese di giustizia, il Giudice ha l’obbligo di tener conto dell’esito negativo della mediazione, condannando la parte vittoriosa a pagare le spese processuali sostenute dal soccombente nel periodo successivo alla proposta conciliativa.
Ovviamente quanto sopra detto, pur volendo rappresentare un deterrente nell’intraprendere una causa in caso di proposta conciliativa rifiutata, non deve considerarsi alla lettera, in quanto il Giudice “dovrebbe essere tenuto a valutare anche la ragionevolezza del rifiuto della proposta, con le conseguenza che non potrà trattarsi di una conseguenza automatica ma di una conseguenza caso per caso, basata sul comportamento delle parti nella causa e sulla obbiettiva incertezza del caso” così come espresso nel Disegno di legge Delega dal CSM, proprio in riferimento alle spese di giudizio.
Buona mediazione a tutti, ricordandovi, anche se detto da un avvocato, meglio un accordo accettabile che una cattiva causa.
Per tutti i vostri dubbi, scrivetemi, vi aspetto.
Un caro saluto.
Avv. Barbara Brusoni